Buste paga, stop al pagamento in contanti da luglio 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. La nuova norma servirà a combattere forme elusive dei rapporti di lavoro. Vediamo cosa prevede e a chi si applica la norma e le sanzioni previste per i trasgressori.
A partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. E’ quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Come anticipato in un articolo di fine novembre la nuova norma sulle buste paga tracciabili servirà a combattere il cosiddetto lavoro grigio. Si tratta di un comportamento fraudolento di alcune aziende che pagano lo stipendio in contanti ai lavoratori corrispondendo loro una somma più bassa del netto in busta paga.
Nella Legge di Bilancio viene stabilito che dal 1° luglio 2018 datori di lavoro e committenti potranno pagare le retribuzioni, nonchè gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili. Vediamo in breve cosa dice la norma in attesa di una prossima circolare applicativa.
Pagamento in contanti degli stipendi, stop da luglio 2018
Come detto sopra la norma stabilisce che a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati. Il fine della norma è quello di contrastare il comportamento fraudolento attraverso il quale si consegna al lavoratore una busta paga, ma il pagamento della retribuzione è più basso.
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:
- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
Firma della busta busta paga e prova del pagamento
Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perchè la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.
Fatta la legge trovato l’inganno, come ci ha fatto notare qualche attento lettore. Vi potrà essere infatti qualche datore di lavoro che pretenderà di avere indietro una parte del pagamento direttamente dal lavoratore in contanti. Tuttavia è chiaro che con il pagamento tracciato il lavoratore sarà pienamente consapevole del fatto che la sua retribuzione è inferiore a quella realmente spettante. Potrà quindi agire di conseguenza contro il datore di lavoro o committente.
A chi si applica il divieto di pagamento in contanti della busta paga?
Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:
- contratti a tempo pieno e part-time;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- ai contratti di apprendistato;
- a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
- ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:
- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
Pagamento in contanti dello stipendio, sanzioni
Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.