Comporto: licenziamento legittimo senza preavviso
Con la sentenza n. 20761/2018 depositata lo scorso 17 agosto, la Corte di Cassazione ha stabilito che non grava sul datore di lavoro alcun obbligo di avvisare il lavoratore dell’imminente scadenza del periodo di comporto anche nel nuovo regime introdotto dalla Legge Fornero. Se non c’è un preciso obbligo contrattuale, il mancato preavviso non viola i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, ma tale comunicazione servirebbe solo a consentire al dipendente di prolungare il periodo di assenza richiedendo ferie o aspettativa.
Nella fattispecie in esame, il lavoratore era stato licenziato per aver superato il periodo di comporto per malattia. Presentando ricorso in Cassazione contro le decisioni del Tribunale e poi della Corte di Appello, il lavoratore contestava la genericità della lettera di licenziamento nella quale il datore di lavoro non aveva comunicato il superamento del periodo di comporto e conteggiato le assenze. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore spiegando che il datore di lavoro può fornire solo indicazioni complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, fermo restando l’onere di provare i fatti in sede giudiziaria. Ciò vale anche nel regime successivo all’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, che impone la comunicazione contestuale dei motivi di licenziamento, perché, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’ art. 2110 del codice civile, il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo.
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