Se, al momento dell’assunzione, il lavoratore invalido ha un trattamento di privilegio, dovendo l’azienda con almeno 15 dipendenti rispettare le cosiddette quote di riserva, una volta però instaurato il rapporto di lavoro non ci sono più differenze tra dipendenti con disabilità e quelli senza: tutti possono essere licenziati secondo le regole ordinarie. Dunque, si può licenziare un lavoratore disabile senza particolari limiti derivanti dalla sua condizione personale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1] che ha dato il via libera al licenziamento disciplinare di una dipendente invalida che si era comportata in modo scorretto durante le ore lavoro.
Il fulcro della questione è se a un lavoratore invalido debbano essere perdonati determinati comportamenti sul lavoro che, per quanto colpevoli e in astratto vietati, sono però dettati da una maggiore suscettibilità e vulnerabilità, a causa della sua sofferenza interiore e dal sentirti “diverso” rispetto agli altri. Insomma, con il disabile bisogna avere più pazienza? La risposta è no: secondo la Cassazione, la valutazione delle condotte del dipendente affetto da invalidità si fa con gli stessi criteri e rigore degli altri lavoratori. Non è richiesta una maggiore tolleranza e comprensione in caso di atteggiamenti intransigenti, ribelli e distratti del disabile. La sua propensione a comportamenti scontrosi, iracondi o a collassi nervosi non attenua la gravità della sua condotta e non esclude la giusta causa di licenziamento. Ciò in quanto «lo stato di invalidità della ricorrente non può incidere sulla valutazione compiuta dal giudice del merito circa la gravità della violazione degli obblighi di obbedienza, correttezza, conformità della condotta lavorativa alle regole di professionalità e decoro imposte dal servizio svolto».
In conclusione, il lavoratore invalido si può licenziare secondo le regole e i parametri che la legge detta per tutti gli altri dipendenti; l’azienda non è tenuta ad avere più indulgenza e tolleranza. La Suprema Corte conclude dunque così: «È legittimo il licenziamento di una dipendente che violi reiteramente gli obblighi di diligenza e correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa anche se affetta da una invalidità».
note
[1] Cass. sent. n. 4315 del 20.02.2017.