Certificazione Unica: le novità del 2018
Sono diverse le novità che caratterizzano la Certificazione Unica 2018. Entro il 7 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. C’è invece tempo fino al 31 ottobre 2018 per trasmettere le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata. Per il rilascio della Cu 2018 ai contribuenti, il sostituto d’ imposta, quest’ anno, ha tempo fino al 3 aprile (la scadenza è fissata al 31 marzo, ma si sposta al primo giorno feriale successivo).
Tra le novità del 2018, nella sezione riferita all’assistenza fiscale sono stati introdotti i punti 101,102, 165, 301 e 302 dedicati all’ imposta sostitutiva sui premi di risultato; è stato poi aggiunto il punto 398 relativo al bonus Irpef e, inoltre, nella sezione “altri dati” sono scomparsi il contributo di solidarietà e quello sui trattamenti pensionistici, mentre sono state aggiunte alcune caselle per le pensioni degli orfani. L’altra grande novità riguarda la parte dedicata alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali che è stata ampliata per poter contenere gli importi del benefit nel caso in cui sia stato convertito in contributi ai fondi complementari o in contributi all’ assistenza sanitaria. Per concludere, è stata divisa in due parti (una per il sostituto dichiarante e una per gli altri sostituti) la sezione «Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir» e, dopo la pagina dedicata al lavoro autonomo, è stata introdotta una pagina relativa alla certificazione dei redditi da locazioni brevi.
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