Limiti temporali e di spesa per il “bonus bebè” 2018
Con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, l’Inps illustra il quadro normativo del “bonus bebè”, i requisiti e le modalità per usufruire dell’assegno, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 rispetto alla disciplina generale della legge 190/2014. Dal 1° gennaio 2018, infatti, il bonus si applica secondo le disposizioni della legge 205/2017, che prevede un assegno annuale per le nascite verificatesi nel 2018, e secondo le norme contenute nella legge 190/2014, che prevede un assegno triennale per gli eventi verificatesi nel periodo 2015-2017 e che per questo è ancora in corso di applicazione.
L’assegno di natalità 2018 sarà corrisposto mensilmente dall’Inps sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata preliminarmente dal genitore, anche affidatario, il cui nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. La prestazione sarà pari a 960 euro, che potranno arrivare al massimo di 1.920 euro se l’ISEE è inferiore a 7000 euro annui. I requisiti indispensabili per presentare l’istanza sono: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minorenne, cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria ai sensi della circolare n. 214/2016. La prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore mentre in caso di domanda tardiva decorrerà dalla data della domanda stessa.
La domanda deve essere presentata in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, corredando all’istanza il modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile sul sito dell’Istituto, salvo che tale modello sia già stato presentato in occasione di altre domande di prestazione. Il termine per fare domanda è 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.
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